Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  - giusta
delibera  del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2006 - rappresentato
e  difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

    Contro   la  Regione  autonoma  Valle  D'Aosta,  in  persona  del
presidente   della   giunta   regionale   pro   tempore,  volto  alla
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della  legge della
Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  19 dicembre 2005, n. 34 - art. 11,
comma  1  -  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della Regione 29
dicembre  2005,  n. 55,  recante  «Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta
(legge  finanziaria  per  gli anni 2006/2008). Modificazione di leggi
regionali»,  per  violazione  dell'art. 117,  comma  2, lett. m) e n)
Cost. e dell'art. 3 Cost.
    Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta del
19  dicembre  2005,  n. 55, e' apparsa la legge regionale 19 dicembre
2005,  n. 34,  recante  «Disposizioni  per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  della  Regione autonoma Valle d'Aosta (legge
finanziaria   per   gli   anni  2006/2008).  Modificazione  di  leggi
regionali».
    L'art. 11,  comma 1 della detta legge, prevede l'esclusione degli
studenti  lavoratori  dagli  interventi  in  materia  di diritto allo
studio universitario.
    La  disposizione,  pero',  confligge  con  l'art. 117,  comma  2,
lett. m) e n) e con l'art. 3 Cost.
    La  Valle  d'Aosta,  invero,  pur  essendo  una regione a statuto
speciale, non ha competenza legislativa ne' primaria, ne' integrativa
attuativa  in materia di istruzione universitaria. Lo statuto, mentre
riconosce  alla regione la competenza primaria con l'art. 2, comma 1,
lettera  r)  in  materia  di  istruzione  tecnico-professionale  e la
competenza  integrativa-attuativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera
g),  in  materia  di  «istruzione materna, elementare e media», nulla
prevede in relazione all'istruzione universitaria.
    E'  pur  vero  che il d.P.R. n. 182/1982, all'art. 23 affida alla
regione  funzioni  amministrative  in materia d'assistenza scolastica
«comprese  nelle  attribuzioni  della  regione  previste dall'art. 3,
lettera  g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4» e che
lo  stesso  art. 23,  all'ultimo  comma,  affida  alla  regione anche
funzioni  amministrative concernenti l'assistenza scolastica a favore
degli  studenti universitari, ma da cio' non si puo' far derivare una
competenza legislativa regionale in materia.
    Quand'anche  si  volesse riconoscere, in via del tutto ipotetica,
una  competenza  concorrente,  facendo  leva  su  di  un  improbabile
parallelismo  funzione  amministrativa  -  funzione  legislativa,  la
disposizione  regionale  si  porrebbe  sempre  in  contrasto  con  la
normativa  nazionale  che  fissa i livelli essenziali, cui le regioni
devono attenersi per garantire uniformita' di trattamento nel diritto
allo studio e che devono tuttora considerarsi un punto di riferimento
imprescindibile  per il legislatore regionale, perche' norme generali
in materia di istruzione.
    La  legge  n. 390  del 1991, recante norme sul diritto agli studi
universitari,   prevede,  infatti,  all'art. 7,  rubricato  «principi
generali», che «L'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche e'
garantito a tutti gli studenti nelle universita' che hanno sede nella
regione».  Le  disposizioni  di  tale  legge  ed  in  particolare del
suddetto art. 7, si applicano alle regioni a statuto speciale laddove
i  rispettivi  statuti e le relative norme d'attuazione non prevedano
esplicitamente una competenza in materia (cfr. art. 11, legge cit.).
    Alla  luce,  dunque,  della  competenza  primaria  dello Stato in
materia  di  determinazione  dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti  i  diritti  civili  e  sociali  e  di  quella, anch'essa
primaria,  in  materia  di  norme generali sull'istruzione, si rileva
come  la  norma regionale, cioe' l'art. 11, comma 1, discostandosi da
quanto  statuito  dall'art. 7  della  legge  n. 390 del 1991, risulta
violare:
        1)  l'art. 117,  comma  2, lettera m), della Costituzione, in
materia  dl  determinazione  dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
        2)  l'art. 3  della Costituzione laddove limita l'uguaglianza
dei     cittadini    nell'accesso    all'istruzione    Universitaria,
differenziando  gli  studenti  lavoratori, da quelli che non lo sono,
sotto   il   profilo  della  fruibilita'  di  servizi  e  provvidenze
economiche;
        3)  l'art. 117,  comma  2,  lettera n), della Costituzione in
materia di norme generali sull'istruzione.